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Sez. 1, Sentenza n. 9837 del 19/11/1994 (Rv. 488741 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - RIGETTO DELL'ISTANZA DI FALLIMENTO - RECLAMI | Reclamo del creditore - Accoglimento - Revoca di tale provvedimento - Istanza - Rigetto - Relativo decreto della Corte di Appello - Impugnazione con ricorso per Cassazione - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1994-11-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488741-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - RIGETTO DELL'ISTANZA DI FALLIMENTO - RECLAMI

Il decreto con il quale la Corte di Appello ha respinto l'istanza di revoca di un proprio precedente provvedimento (di accoglimento del reclamo del creditore contro il rigetto da parte del Tribunale dell'istanza di fallimento con contestuale rimessione degli atti al Tribunale medesimo per la dichiarazione di fallimento) non è suscettibile di ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. difettando il requisito della definitività, in quanto l'incidenza sui diritti delle parti deriva non direttamente e unicamente da esso, ma dalla sentenza dichiarativa di fallimento, contro la quale esiste un autonomo sistema di impugnazioni disciplinato dagli articoli 18 e seguenti della legge fallimentare.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge Falliment. art. 18 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 18 CORTE COST., Legge Falliment. art. 22 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)