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Sez. 3, Sentenza n. 23769 del 23/03/2001 Ud. (dep. 13/06/2001) Rv. 219695 - 01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INTERMEDIAZIONE ED INTERPOSIZIONE NELLE PRESTAZIONI DI LAVORO (DIVIETO) | Natura - Reato permanente - Fondamento.
Stato
decisa il 2001-03-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/219695-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INTERMEDIAZIONE ED INTERPOSIZIONE NELLE PRESTAZIONI DI LAVORO (DIVIETO)

Il reato di affidamento in appalto di mere prestazioni di lavoro ha natura permanente, atteso che la condotta vietata dalla norma incriminatrice non è la conclusione del contratto illecito, a natura istantanea, ma l'esposizione a rischio della condizione dei lavoratori, che si protrae fino a quando dura il contratto.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 158 CORTE COST., Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 1 CORTE COST., Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)