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Sez. 3, Sentenza n. 16381 del 26/01/2010 Cc. (dep. 27/04/2010) Rv. 246754 - 01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INTERMEDIAZIONE ED INTERPOSIZIONE NELLE PRESTAZIONI DI LAVORO (DIVIETO) | Reato ex art. 18 D. Lgs. n. 276 del 2003 - Natura permanente - Momento di cessazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2010-01-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/246754-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INTERMEDIAZIONE ED INTERPOSIZIONE NELLE PRESTAZIONI DI LAVORO (DIVIETO)

Il reato di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro ha natura permanente, protraendosi per tutto il tempo del rapporto di lavoro quale oggetto di tutela della norma. (Fattispecie di rapporto di lavoro iniziato sotto la vigenza dell'originario testo dell'art. 18 D.Lgs. n. 276 del 2003 e proseguito successivamente alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 251 del 2004 con conseguente necessità, per tale seconda parte, di tenere conto dell'intervenuto aumento della pena pecuniaria fissata per legge in riferimento ad ogni lavoratore e ad ogni giornata lavorativa).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 18, Decreto Legisl. 06/10/2004 num. 251 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)