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Sez. 3, Sentenza n. 25726 del 24/02/2004 Ud. (dep. 09/06/2004) Rv. 228957 - 01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INTERMEDIAZIONE ED INTERPOSIZIONE NELLE PRESTAZIONI DI LAVORO (DIVIETO) | Reato di cui all'art. 18 del D.Lgs. n. 276 del 2003 - natura - Reato permanente - Momento di cessazione della permanenza - Individuazione.
Stato
decisa il 2004-02-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/228957-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INTERMEDIAZIONE ED INTERPOSIZIONE NELLE PRESTAZIONI DI LAVORO (DIVIETO)

Il reato di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro ha natura permanente, e la permanenza si protrae per tutto il tempo del rapporto di lavoro che il legislatore intende proteggere, atteso che il bene tutelato va individuato non nella fonte del rapporto ma nello stesso rapporto di lavoro che il legislatore ha inteso sottrarre nel suo complesso ad ingerenze di terzi.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 18, Legge 29/04/1949 num. 264 art. 27 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)