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Sez. 2, Sentenza n. 135 del 08/01/2002 (Rv. 551423 - 01)

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Indicazione nel ricorso per decreto ingiuntivo di procuratore abilitato a difendere nella circoscrizione del giudice adito - Notificazione dell'opponente nella cancelleria - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-01-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/551423-01

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE

Ove il ricorrente abbia indicato nel ricorso per decreto ingiuntivo il nominativo del proprio procuratore, la possibilità di effettuare la notificazione dell'atto di opposizione nella cancelleria del giudice adito deve ritenersi esclusa allorché l'autorità giudiziaria abbia sede nell'ambito della circoscrizione del tribunale cui il procuratore è assegnato. Tale conclusione è imposta dal principio stabilito in via generale dall'art. 82 R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, che non può ritenersi derogato dall'art. 638 cod. proc. civ., posto che questa disposizione, a differenza di quelle precedentemente in vigore (artt. 8 e 15 R.D. 7 agosto 1936, n. 1531), impone la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune dove ha sede il giudice adito solo quando la parte sia costituita personalmente.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 638 CORTE COST., Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 82 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)