diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 12064 del 22/11/1995 (Rv. 494747 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - ISCRIZIONE DEL PROCURATORE ALL'ALBO DEL DISTRETTO | Svolgimento dell'attività fuori della circoscrizione del Tribunale della causa - Mancata elezione di domicilio nel luogo della sede del Tribunale - Elezione presunta del domicilio presso la cancelleria di detto organo - Conseguenze - Notificazione eseguita presso lo studio del difensore esercente fuori del circondario ma nel medesimo distretto - Nullità - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-11-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494747-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - ISCRIZIONE DEL PROCURATORE ALL'ALBO DEL DISTRETTO

L'art. 82, secondo comma, del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37 (applicabile anche dopo l'entrata in vigore dell'attuale codice di rito) stabilendo che se il procuratore che esercita il proprio ufficio in un giudizio svolgentesi fuori della circoscrizione del tribunale al quale è assegnato non ha eletto domicilio nel luogo dove ha sede l'autorità giudiziaria procedente il domicilio si intende eletto presso la cancelleria della stessa autorità giudiziaria, comporta che tutte le notificazioni degli atti del processo, ivi compresa la sentenza conclusiva dello stesso, possono essere eseguite presso la cancelleria di detto giudice. La suddetta disposizione, essendo dettata al solo fine di esonerare la parte alla quale incombe la notificazione dai maggiori oneri connessi all'esecuzione della stessa fuori del circondario non implica, tuttavia, alcuna nullità della notificazione eseguita al domicilio eletto dalla controparte presso lo studio del difensore esercente fuori del circondario (ma nel medesimo distretto), giacché in tal caso la parte interessata alla notificazione adempie in maniera ancor più diligente agli obblighi che le incombono ai fini della ritualità della notifica stessa, che in siffatta forma vale ancor più a far raggiungere all'atto lo scopo previsto dalla legge. 1

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 82 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)