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Sez. 6, Sentenza n. 26748 del 23/05/2023 Cc. (dep. 20/06/2023) Rv. 284918 - 01

GIUDICE - RICUSAZIONE - IN GENERE | Procedimento camerale - Proposizione dell'istanza prima del compimento dell'atto da parte del giudice - Tempestività - Presupposti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2023-05-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/284918-01

GIUDICE - RICUSAZIONE - IN GENERE

Il termine preclusivo del "compimento dell'atto" ex art. 38, comma 1, cod. proc. pen., entro il quale deve essere presentata l'istanza di ricusazione nei procedimenti camerali, coincide con qualunque adempimento nel quale per la prima volta si concretizza il contraddittorio delle parti. (Fattispecie relativa ad udienza ex art. 409, comma 2, cod. proc. pen., in cui la Corte ha ritenuto tempestiva la dichiarazione di ricusazione proposta dopo ripetuti meri rinvii concessi al difensore per formalizzare la relativa istanza, reputando detti rinvii inidonei a concretizzare una situazione processuale di effettivo contraddittorio).

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 38 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 41 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 36 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)