Sez. U, Sentenza n. 18032 del 02/07/2008 (Rv. 603919 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Devoluzione al giudice ordinario - Discrimine temporale - Determinazione - Criteri - Atti lesivi - Fattispecie relativa a borsisti presso l'università.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE
Nel sistema di riparto della giurisdizione ai fini dell'attribuzione delle controversie in materia di pubblico impiego privatizzato, l'art. 45, comma diciassettesimo, del d. lgs. 31 marzo 1998, n. 80 (ora trasfuso nell'art. 69, comma settimo, del successivo d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165), pone il discrimine temporale del 30 giugno 1998 tra giurisdizione ordinaria e giurisdizione amministrativa che va riferito al dato storico costituito dall'avverarsi delle circostanze e dei fatti materiali posti alla base della pretesa avanzata, in ordine alla cui giuridica rilevanza sia insorta controversia; ne consegue che, ove la lesione del diritto sia stata prodotta da un atto, provvedimentale o negoziale, emanato in epoca successiva, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, non assumendo rilievo che le pretese riguardino un periodo antecedente a tale data. (Nella specie, relativa alla domanda di riconoscimento ai fini economici dell'anzianità di servizio maturata quale "borsista" presso l'università, le S.U. hanno dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario della posizione del ricorrente, essendo stato notificato il 23 luglio 1999 il decreto assessoriale lesivo, non assumendo rilievo che il periodo di cui si chiedeva il riconoscimento fosse anteriore al 1998).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 45 com. 17 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 69 com. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)