Sez. 3, Ordinanza n. 1861 del 30/01/2006 (Rv. 587804 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IN GENERE | Sentenze del giudice di pace - Domanda di risarcimento dei danni - Quantificazione - Domanda subordinata senza determinazione del "quantum" - Presunzione di competenza del giudice adito - Conseguenze - Ricorso per cassazione - Esclusione - Appellabilità - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IN GENERE
Qualora la domanda di risarcimento del danno (nella specie da responsabilità professionale) sia proposta dinanzi al giudice di pace indicando una somma specifica non superiore ad euro 1032, 91 e, in via alternativa subordinata, una somma maggiore o minore da determinarsi in corso di causa, il valore della causa si presume rientrante nella competenza del giudice adito, ai sensi dell'art. 14 cod. proc. civ., e quindi pari ad euro 2582, 28, come previsto dall'art. 7 cod. proc. civ.. Ne consegue che la sentenza emessa dal giudice di pace, per il combinato disposto degli artt. 113 e 339 cod. proc. civ., è impugnabile con l'appello e non con il ricorso per cassazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 7 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 14 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)