Sez. 3, Ordinanza n. 13795 del 20/09/2002 (Rv. 560926 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IN GENERE | Sentenze del giudice di pace - Cause di valore superiore ad euro 1.032, 91 - Determinazione - Criteri - Pronuncia secondo diritto - Appellabilità - Ricorso per cassazione - Inammissibilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IN GENERE
In caso di domanda di risarcimento del danno da circolazione stradale proposta davanti al giudice di pace, il valore della causa, per stabilire se la stessa debba essere decisa secondo equità (perché non superiore ad euro 1.032, 91), va individuato applicando le norme relative alla competenza per valore, con la conseguenza che, se la parte, oltre ad indicare una somma specifica non superiore ad euro 1.032, 91, abbia anche richiesto, in via alternativa o subordinata, una somma maggiore o minore, da determinarsi in corso di causa, il valore della causa, in forza del principio stabilito dall'art. 14 cod. proc. civ., si deve presumere, in difetto di tempestiva contestazione, nei limiti della competenza del giudice adito, e quindi atteso lo specifico "petitum" pari ad euro 15.493, 71. Ne consegue che la sentenza emessa in tal caso dal giudice di pace è impugnabile, a norma dell'art. 339 cod. proc. civ., con l'appello e non con il ricorso per cassazione, che, se proposto, deve essere dichiarato inammissibile.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 7 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 14 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 113 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)