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Sez. 3, Sentenza n. 7739 del 29/03/2007 (Rv. 596956 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CONTUMACIA - DEL CONVENUTO - IN GENERE | Effetti - Significato probatorio in favore dell'attore - Esclusione - Concorso con altri elementi - Convincimento del giudice - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-03-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/596956-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CONTUMACIA - DEL CONVENUTO - IN GENERE

La contumacia del convenuto, di per sé sola considerata, non assume alcun significato probatorio in favore della domanda dell'attore, ma può concorrere, insieme ad altri elementi, a formare il convincimento del giudice. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva motivatamente escluso che la contumacia della parte, sia da sola sia in concorso con le altre risultanze processuali, potesse condurre all'accoglimento della domanda).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)