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Sez. 3, Sentenza n. 15777 del 12/07/2006 (Rv. 591271 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CONTUMACIA - DEL CONVENUTO - IN GENERE | Mancata costituzione della parte in primo grado o in appello - Ammissione della esistenza dei fatti dedotti dall'attore a fondamento della propria domanda - Esclusione - Onere della prova - Permanenza.
Stato
decisa il 2006-07-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/591271-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CONTUMACIA - DEL CONVENUTO - IN GENERE

La mancata costituzione di una parte in primo grado o in appello non equivale ad ammissione della esistenza dei fatti dedotti dall'attore a fondamento della propria domanda e non esclude il potere-dovere del giudice di accertare se da parte dell'attore sia stata data dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 436, Cod. Proc. Civ. art. 447 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)