Sez. 3, Sentenza n. 15777 del 12/07/2006 (Rv. 591271 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CONTUMACIA - DEL CONVENUTO - IN GENERE | Mancata costituzione della parte in primo grado o in appello - Ammissione della esistenza dei fatti dedotti dall'attore a fondamento della propria domanda - Esclusione - Onere della prova - Permanenza.
PROCEDIMENTO CIVILE - CONTUMACIA - DEL CONVENUTO - IN GENERE
La mancata costituzione di una parte in primo grado o in appello non equivale ad ammissione della esistenza dei fatti dedotti dall'attore a fondamento della propria domanda e non esclude il potere-dovere del giudice di accertare se da parte dell'attore sia stata data dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 436, Cod. Proc. Civ. art. 447 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)