Sez. 3, Sentenza n. 10948 del 11/07/2003 (Rv. 569270 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CONTUMACIA - DEL CONVENUTO - IN GENERE | Effetti - Significato probatorio in favore dell'attore - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - CONTUMACIA - DEL CONVENUTO - IN GENERE
La contumacia del convenuto, di per sè sola considerata, non può assumere alcun significato probatorio in favore della domanda dell'attore, perché, al pari del silenzio in campo negoziale, non equivale ad alcuna manifestazione di volontà favorevole alla pretesa della controparte, ma lascia del tutto inalterato il substrato di contrapposizione su cui si articola il contraddittorio.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)