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Sez. L, Sentenza n. 2790 del 20/03/1987 (Rv. 451908 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - ASSISTENZA - IN GENERE - RIFUSIONE DEI DANNI IN FAVORE DEL LAVORATORE DA PARTE DI TERZI - ART. 31 C.C.N. 3 GENNAIO 1939 - RIMBORSO ALL'ISTITUTO ASSICURATORE DELLE INDENNITÀ CORRISPOSTE E DELLE SPESE PER L'ASSISTENZA PRESTATA - AMBITO DI APPLICAZIONE.*
Stato
decisa il 1987-03-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451908-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - ASSISTENZA - IN GENERE - RIFUSIONE DEI DANNI IN FAVORE DEL LAVORATORE DA PARTE DI TERZI - ART. 31 C.C.N. 3 GENNAIO 1939 - RIMBORSO ALL'ISTITUTO ASSICURATORE DELLE INDENNITÀ CORRISPOSTE E DELLE SPESE PER L'ASSISTENZA PRESTATA - AMBITO DI APPLICAZIONE.*

L'art. 31 del C.C.n. 3 gennaio 1939 (conservato in vigore, pur dopo la soppressione dell'ordinamento corporativo, dall'art. 43 della legge 23 novembre 1943 n. 369 e non abrogato, neppure per implicito, dall'art. 1916 cod. civ., che attiene alla diversa sfera della surroga dell'assicuratore) - nello stabilire che l'iscritto, in caso di malattia od infortunio che abbiano dato luogo alla rifusione, in suo favore, di danni da parte di terzi, è tenuto a rimborsare la mutua dell'ammontare delle indennità corrispostegli e delle spese per l'assistenza prestatagli, fino alla concorrenza della somma ricevuta dal terzo - si riferisce - alla stregua della ampia formula della disposizione, che non contiene specificazioni limitative, e della sua ratio, che è quella di semplificare il recupero delle indennità versate dall'istituto assicuratore - alle somme a qualsiasi titolo (purché risarcitorio) corrisposte dal terzo all'infortunato, senza alcuna Rilevanza per le particolari connotazioni, patrimoniali o non patrimoniali - del relativo pregiudizio subito dall'assicurato. (nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, il S.C. ha cassato la decisione del giudice di merito che aveva escluso che andasse riversato all'Inail quanto l'assicurato aveva ottenuto dal terzo per i danni arrecatigli alla vettura ed al vestiario). (V 130/85, mass n 438324, sulla prima parte; (V 2098/81, mass n 412824; (V 2260/79, mass n 398606).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST., Contr. Coll. 03/01/1939 num. 31, Decr. Legge Luogoten. 23/11/1944 num. 309 art. 43

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)