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Sez. L, Sentenza n. 2098 del 10/04/1981 (Rv. 412824 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - ASSISTENZA - RIVALSA DELL'INAM - PROCESSO PENALE A CARICO DEL DANNEGGIANTE - MANCATA PARTECIPAZIONE DELL'INAM - GIUDICATO PENALE - OPPONIBILITA ALL'INAM NEL GIUDIZIO DI RIVALSA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1981-04-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/412824-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - ASSISTENZA - RIVALSA DELL'INAM - PROCESSO PENALE A CARICO DEL DANNEGGIANTE - MANCATA PARTECIPAZIONE DELL'INAM - GIUDICATO PENALE - OPPONIBILITA ALL'INAM NEL GIUDIZIO DI RIVALSA - ESCLUSIONE.*

In virtu della sentenza della Corte costituzionale n 165 del 1975 (che ha dichiarato l'incostituzionalita dell'art 25 cod proc pen nella parte in cui estende la preclusione da esso prevista ai soggetti rimasti estranei al giudizio penale perche non legittimati a costituirsi parte civile o, comunque, di fatto non posti in grado di parteciparvi), all'INAM, che agisce in surrogazione del proprio assicurato danneggiato e, non essendo legittimato a costituirvisi parte civile, non ha partecipato al processo penale a carico del danneggiante, non e opponibile il giudicato formatosi in tale giudizio.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 25 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)