Sez. 3, Sentenza n. 19971 del 14/10/2005 (Rv. 586398 - 01)
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA - LIQUIDAZIONE DEI DANNI | Liquidazione coatta amministrativa dell'impresa assicuratrice - Impresa cessionaria - Danno risarcibile - Massimali minimi di legge ex art. 21 ultimo comma legge n. 990 del 1969 - Operatività - Decreti di adeguamento ex secondo comma dell'art. 9 della stessa legge - Incidenza fino al momento del sinistro - Decreti successivi - Operatività - Esclusione - "Mala gestio" o ingiustificato ritardo nell'adempimento dell'obbligo risarcitorio - Credito conseguente per interessi e rivalutazione - Superamento del limite del massimale - Ammissibilità.
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA - LIQUIDAZIONE DEI DANNI
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore o dei natanti, qualora l'assicuratore sia sottoposto a liquidazione coatta amministrativa, il danno risarcibile dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, anche se lo stesso stia in giudizio per il tramite del suo rappresentante "ex lege", costituito dall'impresa cessionaria, deve essere commisurato ai cosiddetti "massimali minimi di legge" con gli adeguamenti disposti dai decreti emanati sino alla data di verificazione del sinistro ed a quella data vigenti, restando, comunque, sempre esclusa l'operatività retroattiva di eventuali decreti di adeguamento intervenuti successivamente. Il limite del massimale minimo di legge così individuato può, tuttavia, essere superato nel caso di "mala gestio" o di ingiustificato ritardo nell'adempimento dell'obbligo risarcitorio gravante sul Fondo di garanzia, con riferimento a quanto risulti dovuto per interessi legali e rivalutazione.
Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 9, Legge 24/12/1969 num. 990 art. 21 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)