Sez. 3, Sentenza n. 4016 del 23/02/2006 (Rv. 587533 - 01)
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA - LIQUIDAZIONE DEI DANNI | Impresa assicurativa sottoposta a liquidazione coatta amministrativa - Applicazione del limite del massimale di legge - Necessità - Rilevabilità di ufficio da parte del giudice - Fattispecie.
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA - LIQUIDAZIONE DEI DANNI
In tema di responsabilità civile obbligatoria derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, diversamente si atteggia, per l'assicuratore, la applicazione dei limiti del massimale per il risarcimento del danno, a seconda che trattasi di rapporto assicurativo con impresa assicuratrice "in bonis" o, viceversa, in stato di liquidazione coatta amministrativa. Nel primo caso, la sussistenza e l'entità del massimale, sia pure nel rispetto dei minimi di legge, dipendono dalla libera volontà negoziale delle parti, sicchè è l'assicuratore stesso che ha l'onere di provare, mediante esibizione delle polizze, il limite del massimale pattuito tra le parti del contratto di assicurazione all'epoca del sinistro.Nella fattispecie disciplinata dagli articoli 19 e 21 della legge 24 dicembre 1969 n.990, invece, il diritto del danneggiato al risarcimento nasce, per volontà di legge, limitato, con la conseguenza che, in siffatta ipotesi, il limite del massimale - non rappresentando un mero elemento impeditivo od estintitivo, ma venendo a configurare e a delineare normativamente il diritto del danneggiato - è rilevabile anche d'ufficio dal giudice. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della corte di merito che aveva liquidato oltre il limite del massimale di legge il risarcimento del danno a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, essendo la originaria impresa assicuratrice in stato di liquidazione coatta amministrativa, sul presupposto, ritenuto erroneo dalla corte di legittimità, che non si poteva considerare detto limite in quanto il giudice di primo grado non ne aveva tenuto conto, e tale statuizione non era stata gravata di specifica impugnazione).
Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 19 com. 1 lett. C CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 21 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)