Sez. 3, Sentenza n. 6388 del 08/05/2001 (Rv. 546510 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - LIMITI DEL RISARCIMENTO - MASSIMALE | Fondo di garanzia - Aggiornamento degli importi minimi di legge con decreto del Ministro dell'industria - Validità retroattiva - Esclusione - Commisurazione del massimale a quello aggiornato dal decreto emanato alla data di verificazione del sinistro e vigente a quella data - Necessità.
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - LIMITI DEL RISARCIMENTO - MASSIMALE
In tema di assicurazione obbligatoria per la r.c.a., il danno risarcibile dal Fondo di garanzia per le vittime della strada deve essere commisurato ai cosiddetti "massimali minimi di legge" con gli adeguamenti disposti dai decreti emanati sino alla data di verificazione del sinistro ed a quella data vigenti, restando, comunque, sempre esclusa l'operatività retroattiva di eventuali decreti di adeguamento intervenuti successivamente.
Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)