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Sez. 1, Sentenza n. 2962 del 07/05/1981 (Rv. 413510 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOVERE DI LEALTA E DI PROBITA - ESPRESSIONI SCONVENIENTI E OFFENSIVE - CANCELLAZIONE D'UFFICIO - AMMISSIBILITA - CONTRASTO CON L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI DIFESA - ESCLUSIONE - REALIZZAZIONE DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI A TUTELA DELLA PERSONA UMANA - CONFIGURABILITA.*
Stato
decisa il 1981-05-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/413510-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOVERE DI LEALTA E DI PROBITA - ESPRESSIONI SCONVENIENTI E OFFENSIVE - CANCELLAZIONE D'UFFICIO - AMMISSIBILITA - CONTRASTO CON L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI DIFESA - ESCLUSIONE - REALIZZAZIONE DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI A TUTELA DELLA PERSONA UMANA - CONFIGURABILITA.*

Il provvedimento di cancellazione delle espressioni sconvenienti od offensive contenute negli scritti delle parti rientra nel potere discrezionale del giudice - il quale ha il dovere di controllare che il diritto di difesa e di critica non sconfini dai limiti della correttezza e del rispetto dovuto alle parti e al giudicante - e puo, pertanto, essere adottato anche d'ufficio, allorche, con insindacabile valutazione di fatto sia ritenuto il carattere sconveniente ed offensivo di una determinata espressione. Tale potere manifestamente non si pone in contrasto con l'Esercizio del diritto di difesa e realizza, altresi, i principi fondamentali dettati a tutela della persona umana dalle norme costituzionali. (V 1306/75, mass n 374821; (V 2893/73, mass n 366663; (Conf 912/80, mass n 404343, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 21, Costituzione art. 24, Costituzione art. 101, Costituzione art. 104, Cod. Proc. Civ. art. 89

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)