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Sez. 2, Sentenza n. 1306 del 09/04/1975 (Rv. 374821 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOVERE DI LEALTA E DI PROBITA - ESPRESSIONI SCONVENIENTI E OFFENSIVE - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - RISARCIMENTO DEL DANNO - CANCELLAZIONI DELL'ESPRESSIONI - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1975-04-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/374821-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOVERE DI LEALTA E DI PROBITA - ESPRESSIONI SCONVENIENTI E OFFENSIVE - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - RISARCIMENTO DEL DANNO - CANCELLAZIONI DELL'ESPRESSIONI - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

L'assegnazione di una somma a titolo di risarcimento del danno, prevista dall'art 89 secondo comma cod proc civ in favore della persona offesa dall'uso di espressioni sconvenienti ed offensive negli scritti presentati e nei discorsi pronunciati davanti al giudice, costituisce, come del resto l'ordine di cancellazione di tali espressioni, esplicazione di un potere discrezionale del giudice, il cui mancato uso non e denunciabile in Sede di legittimita; parimenti non e censurabile con ricorso per Cassazione l'apprezzamento del giudice di merito in ordine al carattere offensivo delle espressioni contenute nelle difese delle parti ed al loro rapporto con l'oggetto della causa. (V 2989/73, mass n 366663).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 89

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)