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Sez. 3, Sentenza n. 25035 del 25/05/2011 Ud. (dep. 22/06/2011) Rv. 250616 - 01

FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - SUCCESSIONE DI LEGGI | Successione di leggi extrapenali - Applicabilità della disciplina dettata dall'art. 2, comma quarto, cod. pen. - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-05-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/250616-01

FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - SUCCESSIONE DI LEGGI

Il principio di retroattività della legge più favorevole non trova applicazione in riferimento alla successione di leggi amministrative che abbiamo a regolare le procedure per lo svolgimento di attività, il cui carattere criminoso dipenda dall'assenza di autorizzazioni. (Nella specie, l'attività di recupero di rifiuti non pericolosi era stata avviata dall'imputato previa comunicazione di inizio attività inviata alla competente Provincia ma in difetto del nulla osta comunale, necessario all'epoca dei fatti, e non più richiesto a seguito dell'entrata in vigore della Legge Reg. Lombardia n. 8 del 2007).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 214 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 216, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 256, Cod. Pen. art. 2 com. 4 CORTE COST., Legge Reg. Lombardia 02/04/2007 num. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)