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Sez. 1, Sentenza n. 2302 del 09/11/1970 (Rv. 348494 - 01)

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - ESENZIONI E AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - CREDITO - CESSIONI DI CREDITI PER CONTRIBUTI STATALI A GARANZIA DI FINANZIAMENTI - APPLICABILITA DELLA TARIFFA DI FAVORE - CONDIZIONI - ESCLUSIVA UTILIZZABILITA PER L'ESTINZIONE DEL FINANZIAMENTO - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1970-11-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/348494-01

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - ESENZIONI E AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - CREDITO - CESSIONI DI CREDITI PER CONTRIBUTI STATALI A GARANZIA DI FINANZIAMENTI - APPLICABILITA DELLA TARIFFA DI FAVORE - CONDIZIONI - ESCLUSIVA UTILIZZABILITA PER L'ESTINZIONE DEL FINANZIAMENTO - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Il godimento del beneficio della minore aliquota dell'imposta di registro, di cui agli artt 4, lett C), e 28, lett C), e nota aggiunta, della tariffa all a della legge di registro, nel testo modificato dagli artt 1 e 2 della l 4 aprile 1953, n 261, e subordinato al fatto che tra finanziamento e cessione di credito esistano un'interdipendenza ed una correlazione, desumibili dal tenore obiettivo dell'atto, tali da escludere comunque la possibilita che la seconda sia utilizzata per finalita diversa dall'Estinzione del primo. E necessario cioe che l'atto, valutato secondo gli effetti anche potenziali che, sia pur indipendentemente dall'intenzione delle parti, esso e capace di produrre, non lasci alcuna possibilita che le operazioni in esso contemplate giungano, nel loro svolgimento, a deviare dagli scopi per i quali la legge accorda il trattamento tributario di favore. In relazione alla possibilita, consentita dalla nota all'art 4 della tariffa citata, che l'importo della cessione non superi quello del finanziamento, e necessario che in tal caso l'atto contenga opportune Disposizioni volte a impedire l'utilizzabilita dell'eccedenza per fini diversi da quello dell'Estinzione del finanziamento stesso. La valutazione del giudice di merito circa l'idoneita allo scopo di siffatte Disposizioni involge un apprezzamento incensurabile in Sede di legittimita, se sufficientemente e correttamente motivato sotto il profilo logico e giuridico. (Conf 2866'68, mass n 335565 2723'67, mass n 330213 1125'67, mass n 327535 507'65).*

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1923 num. 3269 all. A art. 4, Legge 30/12/1923 num. 3269 all. A art. 28, Legge 04/04/1953 num. 261 art. 1, Legge 04/04/1953 num. 261 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)