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Sez. 4, Sentenza n. 18660 del 19/02/2004 Ud. (dep. 22/04/2004) Rv. 228356 - 01

STUPEFACENTI - IN GENERE | Circostanza attenuante del ravvedimento operoso - Applicabilità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-02-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/228356-01

STUPEFACENTI - IN GENERE

Ai fini della concessione dell'attenuante del ravvedimento operoso di cui all'art. 73, settimo comma, del d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, non può ritenersi decisamente rilevante una collaborazione che si esaurisca nella mera indicazione di uno solo dei correi che hanno partecipato all'azione criminosa, ove risulti che il collaborante sia in possesso di altri elementi idonei ad un compiuto accertamento dei fatti e ad una più vasta identificazione dei compartecipi, in quanto la collaborazione richiesta dalla norma deve avere connotazioni di particolare efficacia e risolversi in un contributo pieno e rilevante ai fini della neutralizzazione dell'attività criminosa.

Riferimenti normativi: Testo Unico 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 7 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)