Sez. 3, Sentenza n. 47245 del 30/11/2005 Ud. (dep. 29/12/2005) Rv. 233014 - 01
STUPEFACENTI - IN GENERE | Attenuante di cui all'art. 73, comma settimo, d.P.R. n. 309 del 1990 - Applicabilità - Condizioni - Individuazione.
STUPEFACENTI - IN GENERE
In tema di disciplina degli stupefacenti, la previsione di cui all'art. 73, comma settimo, del d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, riduzione della pena per chi si adoperi per evitare che il delitto venga portato ad ulteriori conseguenze, presuppone l'esistenza di un concreto e determinante contributo nella neutralizzazione di nuovi danni o delitti, o una collaborazione con l'autorità che consenta l'individuazione di fornitori o la sottrazione di importanti risorse attinenti il traffico di sostanze stupefacenti, in modo che il risultato sia la conseguenza diretta della collaborazione, non facendone parte comportamenti parzialmente reticenti.
Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 7 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)