Sez. 2, Sentenza n. 7402 del 12/12/1986 (Rv. 449452 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - IN GENERE - PARTECIPAZIONE DI CONDOMINO FORNITO DI UN NUMERO DI DELEGHE SUPERIORE A QUELLO CONSENTITO DAL REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - ANNULLABILITÀ E NON NULLITÀ DELLA DELIBERA.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - IN GENERE - PARTECIPAZIONE DI CONDOMINO FORNITO DI UN NUMERO DI DELEGHE SUPERIORE A QUELLO CONSENTITO DAL REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - ANNULLABILITÀ E NON NULLITÀ DELLA DELIBERA.*
La partecipazione all'assemblea condominiale di un condomino fornito di un numero di deleghe superiore a quello consentito dal regolamento di condominio, comportando un vizio nel procedimento di formazione della relativa delibera, non dà luogo a un'ipotesi di nullità assoluta della delibera stessa, rilevabile d'ufficio ai sensi dell'art. 1421 cod. civ., bensì a un'ipotesi di annullabilità ex art. 1137 cod. civ. (V 4372/74, mass n 373053; (V 1079/73, mass n 363552; (V 0740/72, mass n 356887; (V 1865/68, mass n 333829; (V 1853/68, mass n 333802; (V 0181/67, mass n 325898).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1137 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1421
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)