Sez. L, Sentenza n. 548 del 21/01/1987 (Rv. 450281 - 01)
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - DISTINZIONE - ELEMENTO DELLA SUBORDINAZIONE NEL SECONDO - CARATTERE DETERMINANTE - ALTRI ELEMENTI - CARATTERE SUSSIDIARIO - FATTISPECIE RELATIVA ALLA MANCANZA DI UN VINCOLO DI NATURA PERSONALE DI UN PROFESSIONISTA RISPETTO AL POTERE DIRETTIVO DEL DATORE DI LAVORO.*
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - DISTINZIONE - ELEMENTO DELLA SUBORDINAZIONE NEL SECONDO - CARATTERE DETERMINANTE - ALTRI ELEMENTI - CARATTERE SUSSIDIARIO - FATTISPECIE RELATIVA ALLA MANCANZA DI UN VINCOLO DI NATURA PERSONALE DI UN PROFESSIONISTA RISPETTO AL POTERE DIRETTIVO DEL DATORE DI LAVORO.*
Ai fini dell'individuazione del rapporto di lavoro subordinato, e della sua distinzione da quello autonomo, è determinante la subordinazione, cioè quel vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore d'opera, limitandone conseguentemente la libertà, al potere direttivo del datore di lavoro (inerente all'intrinseco svolgimento della prestazione lavorativa); altri elementi - quali la collaborazione, l'assenza di rischio economico, la natura dello oggetto della prestazione, la continuità di essa, la Forma della retribuzione e l'osservanza di un orario - possono avere una portata soltanto sussidiaria, restando peraltro escluso che anche la sussistenza di tutti questi altri elementi possa far qualificare di lavoro subordinato un rapporto in relazione al quale sia accertata la Mancanza del detto elemento determinante. (nella specie, l'impugnata sentenza aveva escluso la natura subordinata dell'assistenza odontoiatrica svolta dal ricorrente, medico dentista, in alcuni campi per profughi. La S.C. ha confermato tale decisione, osservando che questa aveva rilevato il difetto di un vincolo di natura personale che assoggettasse il professionista ricorrente al potere direttivo dell'amministrazione intimata). (V 3309/85, mass n 440978; (V 4566/84, mass n 436468; (V 6701/83, mass n 431424; (V 2728/83, mass n 427629; (V 2728/83, mass n 427630).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)