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Sez. 3, Sentenza n. 30865 del 14/05/2015 Ud. (dep. 16/07/2015) Rv. 264248 - 01

PROVE - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - IN GENERE | Reati sessuali - Dichiarazioni del minore persona offesa - Criteri di valutazione - Decorso del tempo - Rilevanza - Conseguenze.
Stato
decisa il 2015-05-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/264248-01

PROVE - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - IN GENERE

In tema di reati sessuali in danno di minori, la mancata assunzione delle testimonianze delle vittime per il tramite dell'incidente probatorio non comporta, di per sé, l'impossibilità di affermare la positiva attendibilità delle stesse, ma tale valutazione non può non tenere conto delle problematicità connesse alla distanza temporale tra il momento di verificazione dei fatti e quello in cui le persone offese vengono esaminate; con il conseguente onere, per il giudice, di una motivazione rafforzata che dia conto, della inidoneità del distacco temporale ad incidere sull'attendibilità delle dichiarazioni, in particolare precisando se non siano intervenuti fattori esterni di "disturbo", o se questi, ove intervenuti, non si siano comunque dimostrati in grado di alterare il corretto ricordo dei fatti.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 609 bis CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 609 ter PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)