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Sez. 3, Sentenza n. 8541 del 18/10/2017 Ud. (dep. 22/02/2018) Rv. 272298 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - IN GENERE | Violenza sessuale - Persona offesa minorenne - Dichiarazioni accusatorie - Consulenza personologica - Ammissibilità - Limiti - Incidente probatorio o consulenza tecnica ex art. 360 cod. proc. pen. - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2017-10-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/272298-01

REATI CONTRO LA PERSONA - IN GENERE

In tema di reati sessuali in danno di minori di età, la valutazione giudiziale delle dichiarazioni accusatorie rese dalle vittime degli abusi, che richiede specifiche cognizioni tecniche mediante il ricorso al sapere scientifico esterno, non impone nella fase delle indagini preliminari alcun obbligo al pubblico ministero di affidare la c.d. consulenza personologica nelle forme dell'art. 360 cod. proc. pen. ovvero di richiedere al giudice per le indagini preliminari l'incidente probatorio, essendo ammissibile il ricorso alla procedura non garantita prevista dall'art. 359 cod. proc. pen., le cui risultanze sono utilizzabili nei riti speciali, ovvero nel giudizio ordinario su accordo tra le parti.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 609 reiterazione 0609 septies, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 196, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 359, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 360 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 392 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)