Sez. 3, Sentenza n. 42024 del 18/09/2014 Ud. (dep. 09/10/2014) Rv. 261157 - 01
INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITÀ DEL PUBBLICO MINISTERO - CONSULENTI TECNICI DEL PUBBLICO MINISTERO | Reati sessuali - Consulente del P.M. - Efficacia probatoria in mancanza di consulenza personologica nelle forme dell'art. 360 cod. proc. pen. o incidente probatorio - Limiti.
INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITÀ DEL PUBBLICO MINISTERO - CONSULENTI TECNICI DEL PUBBLICO MINISTERO
In materia di reati sessuali, la valutazione della capacità a testimoniare del minore vittima di abusi sessuali non effettuata mediante le forme dell'incidente probatorio, ma mediante consulenza tecnica ai sensi dell'art. 359 cod. proc. pen., ha valore solo endoprocessuale, nè la valenza probatoria può essere recuperata attraverso l'esame dibattimentale dell'ausiliario del P.M., il cui apporto conoscitivo non può estendersi fino a convogliare nel processo indagini svolte senza contraddittorio con il consulente della difesa e senza la possibilità di un controllo postumo.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 609 bis CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 609 quater, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 359, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)