Sez. 3, Sentenza n. 37147 del 18/09/2007 Cc. (dep. 09/10/2007) Rv. 237554 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLENZA SESSUALE - VIOLENZA DI GRUPPO | Persona offesa - Soggetto minorenne - Dichiarazioni accusatorie - Consulenza personologica - Ammissibilità - Limiti - Incidente probatorio o consulenza tecnica ex art. 360 cod.proc.pen. - Necessità - Esclusione - Fondamento.
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLENZA SESSUALE - VIOLENZA DI GRUPPO
In tema di reati sessuali in danno di minori di età, la valutazione giudiziale delle dichiarazioni accusatorie rese dalle vittime degli abusi, che richiede specifiche cognizioni tecniche mediante il ricorso al sapere scientifico esterno, non impone nella fase delle indagini preliminari alcun obbligo al pubblico ministero di affidare la cosiddetta consulenza personologica nelle forme dell'art. 360 cod.proc.pen. ovvero di richiedere al G.i.p. l'incidente probatorio, essendo ammissibile il ricorso alla procedura non garantita prevista dall'art. 359 cod.proc.pen., le cui risultanze hanno tuttavia valore solo endoprocessuale, sottraendo agli indagati la facoltà di controllare, tramite i difensori ed i consulenti tecnici, l'operato del consulente. (In motivazione la Corte, nell'enunciare il predetto principio, ha precisato che le risultanze della consulenza personologica ex art. 359 cod.proc.pen. sono utilizzabili nei riti speciali ovvero nel giudizio ordinario, sull'accordo delle parti).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 609 octies CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 196, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 359, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 360 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 392 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)