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Sez. 2 - , Sentenza n. 24081 del 26/09/2019 (Rv. 655361 - 01)

BORSA - IN GENERE | Intermediazione finanziaria - Sanzioni amministrative - Opposizione - Prova dell'elemento soggettivo - Presunzione di colpa ex art. 3 della l. n. 689 del 1981 - Applicabilità - Conseguenze - Prova contraria - Onere a carico dell'opponente - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-09-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/655361-01

BORSA - IN GENERE

In tema di sanzioni amministrative, l'art. 3 della l. n. 689 del 1981 pone una presunzione di colpa a carico dell'autore del fatto vietato, gravando sul trasgressore l'onere di provare di aver agito senza colpa. (Nella specie, la S.C. ha applicato il sopraindicato principio in relazione al provvedimento sanzionatorio adottato, ai sensi dell'art. 190 del d.lgs. n. 58 del 1998, dalla Consob nei confronti dei componenti del consiglio di amministrazione di una banca, affermando che spetta ad essi, in presenza di accertate carenze procedurali ed organizzative, dimostrare di aver adempiuto diligentemente agli obblighi imposti dalla normativa di settore).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 190, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 3, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)