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Sez. L, Sentenza n. 2972 del 13/05/1982 (Rv. 420879 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - AGRICOLTURA - ATTIVITÀ DI ALLEVAMENTO DEL BESTIAME - INCLUSIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1982-05-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/420879-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - AGRICOLTURA - ATTIVITÀ DI ALLEVAMENTO DEL BESTIAME - INCLUSIONE - CONDIZIONI.*

Al fine dell'Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, l'attività di allevamento del bestiame va considerata come impresa agricola od impresa industriale alla stregua della disciplina contenuta negli artt. 1, 206 e 207 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, prescindendo, pertanto, dalla definizione di imprenditore agricolo contenuta nell'art. 2135 cod. civ.. ne consegue, in applicazione delle citate Disposizioni del d.P.R. n. 1124 del 1965, che l'avicoltura resta soggetta alla contribuzione prevista per il settore agricolo, anziché a quella per il settore industriale, solo se connessa con la coltivazione della terra, in quanto eseguita sul fondo dell'azienda agricola, o nell'interesse e per conto di un'azienda agricola. (Conf 4893/80, mass n 408722; (Conf 4766/80, mass n 408573; (Conf 2234/80, mass n 405908; (Conf 5246/79, mass n 401844).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2135, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 1 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 206, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 207

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)