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Sez. U, Sentenza n. 5246 del 10/10/1979 (Rv. 401844 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - AGRICOLTURA - INDUSTRIA - AVICOLTURA - INCLUSIONE TRA LE ATTIVITA AGRICOLE - PRESUPPOSTI.*
Stato
decisa il 1979-10-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/401844-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - AGRICOLTURA - INDUSTRIA - AVICOLTURA - INCLUSIONE TRA LE ATTIVITA AGRICOLE - PRESUPPOSTI.*

Al fine dell'Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, l'attività di allevamento del bestiame va considerata come impresa agricola od impresa industriale alla stregua della completa disciplina contenuta negli artt 1, 206 e 207 del DPR 30 giugno 1965 n 1124, ed a prescindere, pertanto, dalla definizione di imprenditore agricolo contenuta nell'art 2135 cod civ, cosi come dalla nozione di azienda agricola fornita, per diversi scopi, dalle norme della CEE. Ne consegue, in applicazione delle citate Disposizioni del DPR n 1124 del 1965 ed al fine indicato, che l'avicoltura resta soggetta alla contribuzione prevista per il settore agricolo, anziche a quella prevista per il settore industriale, solo se connessa con la coltivazione della terra, in quanto eseguita sul fondo dell'azienda agricola, o nell'interesse e per conto di un'azienda agricola. (Conf 3535/78, mass n 393030; (Conf 2675/78, mass n 392055; (2346/78, mass n 391743).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2135, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 1 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 206, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 207

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)