Sez. L, Sentenza n. 4861 del 29/07/1986 (Rv. 447563 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONI INFORTUNI SUL LAVORO - AGRICOLTURA - INDUSTRIA - ATTIVITÀ DI ALLEVAMENTO DEL BESTIAME - QUALIFICAZIONE COME IMPRESA AGRICOLA OD IMPRESA INDUSTRIALE - CRITERI - AVICOLTURA - ASSOGGETTAMENTO ALLA CONTRIBUZIONE PER IL SETTORE AGRICOLO - CONDIZIONI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONI INFORTUNI SUL LAVORO - AGRICOLTURA - INDUSTRIA - ATTIVITÀ DI ALLEVAMENTO DEL BESTIAME - QUALIFICAZIONE COME IMPRESA AGRICOLA OD IMPRESA INDUSTRIALE - CRITERI - AVICOLTURA - ASSOGGETTAMENTO ALLA CONTRIBUZIONE PER IL SETTORE AGRICOLO - CONDIZIONI.*
Al fine dell'Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, l'attività di allevamento del bestiame va considerata come impresa agricola od impresa industriale alla stregua della completa disciplina contenuta negli artt. 1, 206 e 207 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, ed a prescindere, pertanto, dalla definizione di imprenditore agricolo contenuta nell'art. 2135 cod. civ., così come dalla nozione di azienda agricola fornita in modo non unitario e per diversi scopi, dalle norme della CEE. Ne consegue, in applicazione delle citate Disposizioni del d.P.R. n. 1124 del 1965 ed al fine indicato, che l'avicoltura resta soggetta alla contribuzione prevista per il settore agricolo, anziché a quella prevista per il settore industriale, solo se connessa con la coltivazione della terra, in quanto eseguita sul fondo della azienda agricola o nell'interesse e per conto di un'azienda agricola. (Conf 4096/85, mass n 441618; (Conf 3558/82, mass n 421529; (Conf 2972/82, mass n 420879; (Conf 6508/81, mass n 417357; (Conf 4986/80, mass n 408858; (Conf 1195/80, mass n 404699; (Conf 5246/79, mass n 401844).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2135, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 1 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 206, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 207
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)