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Sez. 2 - , Ordinanza n. 26291 del 11/09/2023 (Rv. 668974 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE | Giudizio di cassazione - Conformità della copia informale del provvedimento impugnato all’originale - Disconoscimento con memoria ex art. 380-bis 1 c.p.c. - Inammissibilità per tardività - Ragioni.
Stato
decisa il 2023-09-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/668974-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE

Nel giudizio di cassazione, il disconoscimento della conformità all'originale della copia informale del provvedimento impugnato operato soltanto con la memoria ex art. 380 bis 1, c.p.c., è affetto da inammissibilità in quanto tardivamente proposto, atteso che il giudizio di legittimità si caratterizza per la concentrazione delle attività difensive e che le memorie ex artt. 378 o 380 bis 1, c.p.c. hanno soltanto la funzione di illustrare e chiarire le ragioni svolte in ricorso o in controricorso e di confutare le tesi avversarie, non di dedurre nuove eccezioni o sollevare nuove questioni di dibattito.

Cod. Proc. Civ. art. 380 unvicies, Cod. Proc. Civ. art. 378

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)