Sez. L, Sentenza n. 6620 del 12/06/1995 (Rv. 492813 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO | Alternatività alla riassunzione ex art. 8 legge n. 604 del 1966 - Rifiuto del lavoratore invitato a riprendere l'attività - Diritto al risarcimento - Inammissibilità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO
L'obbligo di riassumere il lavoratore licenziato per giusta causa o giustificato motivo, posto dall'art. 8 della legge 15 luglio 1966 n. 604, è alternativo rispetto a quello di risarcirgli il danno mediante il versamento dell'indennità fissata dalla suddetta norma, con la conseguenza che, ove non trovi applicazione il regime della cosiddetta tutela reale di cui all'art. 18 della legge 20 maggio 1970 n. 300, il dipendente illegittimamente licenziato che, invitato dal datore di lavoro a riprendere servizio, rifiuti di farlo, non ha diritto ad alcun risarcimento del danno.
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)