Sez. L, Sentenza n. 12442 del 10/12/1998 (Rv. 521507 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO | Alternatività rispetto all'obbligo di riassunzione - Esclusione - Conseguenze - Lavoratore in regime di tutela obbligatoria - Possibilità di rinunciare alla riassunzione e chiedere il pagamento dell'indennità risarcitoria di cui all'art. 8 della legge n. 604 del 1966 - Sussistenza - Effetti - Sentenza della Corte costituzionale n. 44 del 1996 - Influenza.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO
In materia di licenziamento illegittimo, la sentenza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale n. 44 del 1996 ha respinto la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge n.604, come modificato dalla legge n. 108 del 1990, interpretando la disposizione nel senso che l'indennità risarcitoria ivi prevista deve considerarsi sempre dovuta qualora, per qualsiasi motivo, il rapporto non si ripristini, senza che rilevi a quale dei soggetti del rapporto ciò sia imputabile. Se ne deve desumere che anche al lavoratore, il quale possa fruire soltanto della tutela obbligatoria è riconosciuta la facoltà di "monetizzare il diritto alla riassunzione" (V. Sent. n. 221, 1996, Corte Cost.), in analogia con quanto stabilito per il regime della tutela reale dall'art. 18, comma quinto, della legge n. 300 del 1970, nel testo modificato dall'art. 1 della legge n. 108 del 1990.
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 8 CORTE COST., Legge 11/05/1990 num. 108 art. 2 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 com. 5 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)