Sez. 6, Sentenza n. 50953 del 19/09/2014 Cc. (dep. 04/12/2014) Rv. 261372 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - REQUISITI - IN GENERE | Descrizione sommaria del fatto e indicazione delle norme di legge violate - Nozione - Fatto contestato in modo tale da fornirne all'interessato conoscenza chiara dell'addebito - Sufficienza.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - REQUISITI - IN GENERE
In tema di misure cautelari, il requisito della descrizione sommaria del fatto con l'indicazione delle norme di legge che si assumono violate, previsto dall'art. 292, comma secondo, lett. b), cod. proc. pen., ha la funzione di informare l'indagato circa il tenore delle accuse, al fine di consentirgli il pieno esercizio del diritto di difesa, con la conseguenza che esso può dirsi soddisfatto allorché le condotte addebitate siano indicate in modo tale che l'interessato ne abbia immediata e sicura conoscenza, in ciò essendo sufficiente una sintetica e sommaria enunciazione dei lineamenti essenziali della contestazione, senza la necessità di specificare eventuali elementi di dettaglio.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 com. 2 lett. B, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 417 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)