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Sez. 3 - , Sentenza n. 20003 del 10/01/2020 Cc. (dep. 06/07/2020) Rv. 279505 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - REQUISITI - IN GENERE | Descrizione sommaria del fatto e indicazione delle norme di legge violate - Nozione - Fatto contestato in modo tale da fornire all'interessato conoscenza chiara dell'addebito - Sufficienza.
Stato
decisa il 2020-01-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/279505-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - REQUISITI - IN GENERE

In tema di misure cautelari, il requisito della descrizione sommaria del fatto con l'indicazione delle norme di legge che si assumono violate, previsto dall'art. 292, comma 2, lett. b), cod. proc. pen., ha la funzione di informare l'indagato circa il tenore delle accuse, al fine di consentirgli il pieno esercizio del diritto di difesa, con la conseguenza che esso può dirsi soddisfatto allorché le condotte addebitate siano indicate in modo tale che l'interessato ne abbia immediata e sicura conoscenza, in ciò essendo sufficiente una sintetica e sommaria enunciazione dei lineamenti essenziali della contestazione, senza la necessità di specificare eventuali elementi di dettaglio. (In motivazione la Corte ha evidenziato la diversità tra l'art. 417 cod. proc. pen. che, per la richiesta di rinvio a giudizio, richiede l'enunciazione dell'addebito "in forma chiara e precisa" e l'art. 292, comma 2, lett. b), cod. proc. pen. che richiede, invece, la "descrizione sommaria del fatto", con ciò dimostrandosi che l'imputazione si cristallizza solo al momento dell'esercizio dell'azione penale).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 com. 2 lett. B, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 417 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)