Sez. 3 - , Sentenza n. 25995 del 22/07/2020 Cc. (dep. 15/09/2020) Rv. 279898 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - REQUISITI - IN GENERE | Descrizione sommaria del fatto - Formalizzazione in una precisa contestazione - Necessità - Esclusione - Ricavabilità dal riferimento alla richiesta del pubblico ministero e dal contesto della motivazione - Sufficienza.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - REQUISITI - IN GENERE
In materia di misure cautelari, ai fini dell'osservanza del disposto di cui all'art. 292, comma 2, lett. b), cod. proc. pen., la «descrizione sommaria del fatto con l'indicazione delle norme di legge che si assumono violate», può avvenire mediante indicazione sintetica delle condotte quando di queste sia data concreta specificazione tanto nella richiesta del pubblico ministero quanto nel contesto motivazionale dell'ordinanza applicativa della misura cautelare.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 com. 2 lett. B)
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)