Sez. U, Sentenza n. 16 del 14/07/1999 Cc. (dep. 03/09/1999) Rv. 214004 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - REQUISITI - IN GENERE | Descrizione sommaria del fatto e indicazione delle norme di legge violate - Nozione - Fatto contestato in modo tale da fornirne all'interessato conoscenza chiara dell'addebito - Sufficienza - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - REQUISITI - IN GENERE
Il requisito della descrizione sommaria del fatto con l'indicazione delle norme di legge che si assumono violate, imposto a pena di nullità dall'art. 292, comma secondo, lett. b)- cod. proc. pen., come contenuto minimo dell'ordinanza che dispone la misura cautelare, ha la funzione di informare l'indagato o l'imputato circa il tenore delle accuse che gli vengono mosse, al fine di consentirgli l'esercizio del diritto di difesa. Ne consegue che esso può dirsi soddisfatto quando i fatti addebitati siano indicati in modo tale che l'interessato ne abbia immediata e compiuta conoscenza, a nulla rilevando che risultino richiamati esclusivamente gli articoli di legge relativi all'oggetto della contestazione. (Nella specie procedendosi, tra l'altro, per associazione mafiosa, l'indicazione, nel capo di imputazione della circostanza aggravante di cui all'art. 629, comma secondo, cod. pen., correlata alla aggravante di cui all'art. 7 D.L. n. 152 del 1991, è stata ritenuta un chiaro rinvio alla circostanza soggettiva, cosiddetta di posizione, espressamente prevista dall'art. 628, comma terzo, n. 3, stesso codice).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 com. 2 lett. B, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 292 com. 2 lett. B CORTE COST., Cod. Pen. art. 628 com. 3 n. 3, Cod. Pen. art. 629 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)