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Sez. 1, Sentenza n. 8606 del 02/10/1996 (Rv. 499855 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - TERMINI | Termine decadenziale "ex" art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973 - Portata - Eccedenza di versamenti in acconto, o pagamenti caratterizzati da provvisorietà - Operatività del termine - Esclusione - Pagamenti effettuati in adempimento di pronunce giudiziarie non definitive - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-10-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/499855-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - TERMINI

Il termine decadenziale, entro cui l'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 prescrive debba essere proposta la istanza di rimborso di imposte sul reddito indebitamente versate, si riferisce a situazioni nelle quali il versamento di cui si chiede il rimborso, già nel momento in cui fu eseguito, non era dovuto (o non in quella misura). Pertanto detto termine non opera nei casi in cui il diritto al rimborso derivi da un eccedenza di versamenti in acconto, rispetto a quanto risulti dovuto a saldo, oppure, in generale, da pagamenti cui inerisca un qualche carattere di provvisorietà (perché, come nel caso di specie, effettuati in adempimento di pronunce giudiziarie non definitive) ed ai quali successivamente non corrisponda la determinazione di quel medesimo obbligo (o in quella medesima misura) in via definitiva. In queste situazioni, infatti, il versamento, nel momento in cui è stato eseguito, era da considerarsi dovuto (ed in quella misura), e solo in seguito è dato verificare l'inesistenza (totale o parziale) dell'obbligo tributario che vi era sotteso.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)