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Sez. L, Sentenza n. 6427 del 16/07/1996 (Rv. 498583 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - IN GENERE | Irripetibilità di somme indebitamente versate - Ambito di applicazione - Somme versate a titolo di pensione a carico dell'ENASARCO - Irripetibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-07-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/498583-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - IN GENERE

Gli articoli 52, comma secondo, e 55 comma quinto, della legge 9 marzo 1989, n. 88, (recante "Ristrutturazione dell'INPS e dell'INAIL") nel sancire l'irrepetibilità del cosiddetto indebito pensionistico, fanno eccezione alla regola generale della repetibilità dell'indebito stabilita dall'art. 2033 cod.civ. e non possono pertanto trovare applicazione oltre i casi in essi considerati(art. 14 preleggi), restandone in particolare esclusa l'applicabilità con riguardo a somme indebitamente erogate a titolo di pensioni dall'ENASARCO. Nè in ciò può ravvisarsi una situazione di contrasto con l'art. 3 Cost. suscettibile di venir rimossa mediante una pronunzia di illegittimità costituzionale, giacché (anche alla luce delle ragioni della sentenza di inammissibilità della Corte Costituzionale n. 431 del 1993) pur potendosi dubitare che le peculiarità di struttura e funzionamento della forma di previdenza a carico del predetto ente siano sufficienti a giustificare l'assoluta esclusione dell'irripetibilità delle prestazioni da esso indebitamente erogate, la configurazione della fattispecie preclusiva della ripetizione comporta una pluralità di scelte possibili e resta quindi necessariamente riservata alla discrezionalità del legislatore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Legge 09/03/1989 num. 88 art. 52 CORTE COST., Legge 09/03/1989 num. 88 art. 55

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)