Sez. 3, Sentenza n. 8352 del 13/11/1987 (Rv. 455925 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - LIMITI DEL RISARCIMENTO - CLAUSOLE LIMITATIVE - CLAUSOLE SUBORDINANTE L'EFFICACIA DELL'ASSICURAZIONE CONTRO I FURTI ALL'ADOZIONE DI DETERMINATE MISURE DI SICUREZZA - INOSSERVANZA DI TALI MISURE - VERIFICARSI DELL'EVENTO INDIPENDENTEMENTE DA DETTA INOSSERVANZA - OBBLIGO DELL'ASSICURATORE DI CORRISPONDERE L'INDENNIZZO - ESCLUSIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI MANCATA ADOZIONE DELLE DOVUTE MISURE DI SICUREZZA ALLE FINESTRE E DI FURTO CONSUMATO ATTRAVERSO LA PORTA DI INGRESSO.*
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - LIMITI DEL RISARCIMENTO - CLAUSOLE LIMITATIVE - CLAUSOLE SUBORDINANTE L'EFFICACIA DELL'ASSICURAZIONE CONTRO I FURTI ALL'ADOZIONE DI DETERMINATE MISURE DI SICUREZZA - INOSSERVANZA DI TALI MISURE - VERIFICARSI DELL'EVENTO INDIPENDENTEMENTE DA DETTA INOSSERVANZA - OBBLIGO DELL'ASSICURATORE DI CORRISPONDERE L'INDENNIZZO - ESCLUSIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI MANCATA ADOZIONE DELLE DOVUTE MISURE DI SICUREZZA ALLE FINESTRE E DI FURTO CONSUMATO ATTRAVERSO LA PORTA DI INGRESSO.*
Qualora le parti abbiano espressamente subordinato l'operatività della garanzia assicurativa all'adozione, da parte dell'assicurato, di determinate misure di sicurezza, il giudice non può sindacare la loro concreta idoneità ad evitare l'evento dannoso e la loro inosservanza non fa sorgere l'Obbligo dell'assicuratore di corrispondere l'indennizzo, ove l'evento si verifichi indipendentemente da tale inosservanza, e ciò non per la violazione dell'Obbligo di salvataggio di cui all'art. 1914 cod. civ., bensì perché non si è realizzato l'oggetto stesso del contratto di Assicurazione. (nella specie, alla stregua del citato principio, la suprema Corte ha confermato la pronuncia di merito che aveva disatteso l'eccezione dell'assicurato circa la ininfluenza dell'omissione di determinate misure di sicurezza alle finestre, come indicato in polizza, malgrado il furto fosse avvenuto attraverso la porta, sul rilievo che l'adozione di tali misure era stata considerata dalle parti come condizione "essenziale" di efficacia del contratto). (V 3905/80, mass n 407788, n 407789).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1905, Cod. Civ. art. 1932
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)