Sez. 1, Sentenza n. 3905 del 19/06/1980 (Rv. 407788 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - LIMITI DEL RISARCIMENTO - CLAUSOLE LIMITATIVE - ASSICURAZIONE CONTRO I FURTI - CLAUSOLA CONTENENTE LA CONDIZIONE DI UNA PARTICOLARE DIFESA DELLE APERTURE DEI LOCALI DI CUSTODIA - CLAUSOLA LIMITATIVA DI RESPONSABILITA EX ART 1341, SECONDO COMMA, COD CIV - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - NATURA - CLAUSOLA DELIMITANTE IL RISCHIO ASSUNTO - SOSTITUIBILITA CON DISPOSIZIONI PIU FAVOREVOLI DI LEGGE - ESCLUSIONE.*
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - LIMITI DEL RISARCIMENTO - CLAUSOLE LIMITATIVE - ASSICURAZIONE CONTRO I FURTI - CLAUSOLA CONTENENTE LA CONDIZIONE DI UNA PARTICOLARE DIFESA DELLE APERTURE DEI LOCALI DI CUSTODIA - CLAUSOLA LIMITATIVA DI RESPONSABILITA EX ART 1341, SECONDO COMMA, COD CIV - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - NATURA - CLAUSOLA DELIMITANTE IL RISCHIO ASSUNTO - SOSTITUIBILITA CON DISPOSIZIONI PIU FAVOREVOLI DI LEGGE - ESCLUSIONE.*
La clausola di un contratto di Assicurazione contro i furti che subordina l'efficacia del contratto medesimo alla condizione che le aperture dei locali contenenti le cose assicurate siano difese da porte aventi particolari caratteristiche rientra, non gia fra le clausole che stabiliscono limitazioni di responsabilita (per le quali e necessaria una specifica approvazione per iscritto, a norma dell'art 1341, secondo comma, cod civ), ma fra le clausole che - richiamando l'assicurato all'osservanza di determinate misure di sicurezza in relazione alla natura, al valore ed all'ubicazione delle cose costituenti l'oggetto della garanzia assicurativa - delimitano l'oggetto del contratto, cioe il rischio assunto dall'assicuratore, ed e del tutto legittima, non potendo neppure confondersi con quelle che, derogando in senso meno favorevole all'assicurato alle norme richiamate dall'art 1932 cod civ, sono sostituite di diritto dalle corrispondenti Disposizioni di legge. (V 2210/53).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1905, Cod. Civ. art. 1932
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)