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Sez. 1, Sentenza n. 3318 del 14/07/1989 (Rv. 463375 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - IN GENERE - ASSICURAZIONE CONTRO I FURTI - OBBLIGO DI DETERMINATE MISURE DI SICUREZZA - MANCATA ADOZIONE - FURTO CON MODALITÀ DIVERSE - OBBLIGO DI INDENNIZZO - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1989-07-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/463375-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - IN GENERE - ASSICURAZIONE CONTRO I FURTI - OBBLIGO DI DETERMINATE MISURE DI SICUREZZA - MANCATA ADOZIONE - FURTO CON MODALITÀ DIVERSE - OBBLIGO DI INDENNIZZO - SUSSISTENZA.*

Le clausole che, in un contratto di Assicurazione contro i furti, subordinano la garanzia assicurativa all'adozione di determinate misure di sicurezza, concernono non già la limitazione di responsabilità dell'assicuratore, bensì l'individuazione e la delimitazione del rischio, ponendosi quelle misure come presupposto di operatività della garanzia, per l'ipotesi che il furto venga commesso proprio con le modalità che la previsione di dette misure è intesa a prevenire, e pertanto la mancata adozione di esse da parte dell'assicurato non vale a liberare l'assicuratore dall'Obbligo della sua prestazione ove il furto sia stato commesso con modalità del tutto diverse. (V 8352/87, mass n 455925, sulla prima parte; (Conf 6656/82, mass n 424293, sulla prima parte; (Conf 3905/80, mass n 407788, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1882, Cod. Civ. art. 1905

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)