Sez. U, Sentenza n. 21632 del 16/11/2004 (Rv. 578043 - 01)
AGRICOLTURA - RIFORMA FONDIARIA - ASSEGNAZIONE | Di terreno di riforma fondiaria - Erede subentrante nel rapporto di assegnazione - Requisiti di cui all'art. 16 della legge n. 230 del 1950 - Momento determinativo - Morte dell'assegnatario e momento della decisione della relativa controversia - Prova.
AGRICOLTURA - RIFORMA FONDIARIA - ASSEGNAZIONE
In tema di riforma agraria, i requisiti richiesti dalla legge in capo all'erede, (designato dal "de cuius", ovvero) che chiede di subentrare al genitore deceduto nell'assegnazione del fondo, devono esistere al momento dell'apertura della successione e persistere fino a tutto il tempo della decisione; sul piano probatorio, dimostrata dall'erede la sussistenza di tali requisiti al momento dell'apertura della successione, รจ da ritenere presunta la permanenza degli stessi fino alla decisione, salvo prova contraria da parte dell'Ente o dei controinteressati.
Riferimenti normativi: Legge 12/05/1950 num. 230 art. 16, Legge 29/05/1967 num. 379 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)