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Sez. L, Sentenza n. 18946 del 27/09/2016 (Rv. 641183 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - IN GENERE | Rimborso delle spese legali - Art. 41 del d.P.R. n. 270 del 1987 - Presupposti - Preventiva comunicazione all'Amministrazione con richiesta di nomina di un difensore - Necessità - Fondamento - Omissione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2016-09-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/641183-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - IN GENERE

In tema di rimborso delle spese legali del personale dipendente del servizio sanitario nazionale, l'art. 41 del d.P.R. n. 270 del 1987, pur in assenza di una esplicita previsione, presuppone la preventiva comunicazione all'ente di appartenenza, da parte del dipendente, del proprio coinvolgimento in un procedimento di responsabilità, con richiesta della nomina di un difensore, essendo la stessa necessaria ai fini della valutazione "ex ante" da parte dell'ente in ordine all'assunzione a proprio carico di ogni onere di difesa fin dall'apertura del procedimento. Ne consegue che, in mancanza, non è configurabile alcun obbligo dell'azienda di farsi carico delle spese di difesa, né il diritto del lavoratore al rimborso delle spese sostenute per il difensore di fiducia.

Riferimenti normativi: DPR 20/05/1987 num. 270 art. 41

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)