Sez. 2, Sentenza n. 1831 del 11/05/1977 (Rv. 385562 - 01)
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RESPONSABILITA - IN GENERE - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL CLIENTE - RESPONSABILITA DEL DIFENSORE - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RESPONSABILITA - IN GENERE - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL CLIENTE - RESPONSABILITA DEL DIFENSORE - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*
In materia di responsabilita del professionista, il cliente e tenuto a provare non solo di aver sofferto un danno, ma anche che questo e stato causato dalla insufficiente o inadeguata attivita del professionista e cioe dalla difettosa prestazione professionale. In particolare, trattandosi dell'attivita del difensore, l'affermazione della sua responsabilita implica l'indagine - positivamente svolta - sul sicuro e chiaro fondamento dell'Azione che avrebbe dovuto esser proposta e diligentemente coltivata e, quindi, la certezza morale che gli effetti di una diversa attivita del professionista medesimo sarebbero stati piu vantaggiosi per il cliente. (Conf 3403/74, mass n 371920; (Conf 2230/73, mass n 365487).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1710, Cod. Civ. art. 2236, Cod. Proc. Civ. art. 84 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)