Sez. 2, Sentenza n. 1156 del 22/04/1974 (Rv. 369162 - 01)
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE - ESECUZIONE DELL'OPERA - IN GENERE - REDAZIONE D'UN PROGETTO D'INGEGNERIA O D'ARCHITETTURA - OBBLIGAZIONE DI RISULTATO - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - DISCIPLINA APPLICABILE.*
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE - ESECUZIONE DELL'OPERA - IN GENERE - REDAZIONE D'UN PROGETTO D'INGEGNERIA O D'ARCHITETTURA - OBBLIGAZIONE DI RISULTATO - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - DISCIPLINA APPLICABILE.*
L'obbligazione di redigere un progetto d'ingegneria o di architettura, pur avendo per oggetto una prestazione d'opera intellettuale, costituisce obbligazione di risultato quando la direzione dei lavori per la realizzazione dell'opera progettata venga affidata allo stesso progettista nel precipuo intento di assicurare una piu efficiente attuazione dell'opera a prescrizione breve. Il relativo contratto come fonte di obbligazione di risultato e soggetto alle regole di cui all'art 2226 cod civ. (V 2292'65).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2226
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)